Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468).

      1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) entro il 31 dicembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicando quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario e deve intervenire con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;

          b) all'articolo 11:

              1) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente;

                  «a-bis) il livello massimo della spesa di parte corrente del bilancio dello Stato»;

              2) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare, a copertura di maggiori oneri, il miglioramento del risparmio pubblico»;

              3) al comma 6, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le disposizioni della legge finanziaria non possono in ogni caso determinare un ammontare della spesa corrente superiore al livello massimo fissato ai sensi del comma 3, lettera a-bis). Le modifiche al testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo alle Camere che comportano maggiori spese di parte corrente devono in ogni caso essere compensate da una corrispondente riduzione della spesa; a tal fine, è precluso l'utilizzo di maggiori entrate»;

 

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              4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

                  «6-ter. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge finanziaria sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri»;

          c) all'articolo 11-bis, comma 1:

              1) al primo periodo, le parole: «ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «ed in particolare di quelli, collegati alla manovra di finanza pubblica, necessari al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento, la cui approvazione, in quanto riveste carattere prioritario, deve intervenire con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;

              2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura di ciascuno dei provvedimenti legislativi, ripartiti per Ministero e per programmi, che motivano lo stanziamento»;

          d) all'articolo 11-ter:

              1) al comma 1, alinea, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 1-bis,»; al medesimo comma 1, lettera a), dopo le parole: «previsti dall'articolo 11-bis» sono inserite le seguenti: «, ove si tratti dei provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo»;

              2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

                  «1-bis. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese correnti è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

 

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